+Articolo 11 Relazioni
---+Articolo 11 1.
---+Articolo 11 2.
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Articolo 11 Relazioni
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 11 1.
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Entro sei mesi dalla designazione a norma dell'articolo 3, e conformemente all'articolo 3, paragrafo 10, il gatekeeper trasmette alla Commissione una relazione nella quale descrive in modo dettagliato e trasparente le misure che ha attuato per garantire l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 7.
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Articolo 11 2.
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Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione. Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale. La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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