Articolo 11 2.
Entro il termine di cui al paragrafo 1, il gatekeeper pubblica e trasmette alla Commissione una sintesi non riservata di tale relazione. Il gatekeeper aggiorna la relazione e la sintesi non riservata con cadenza almeno annuale. La Commissione rende disponibile sul proprio sito web un link con cui accedere a detta sintesi non riservata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|