+Articolo 16 Avvio di un'indagine di mercato
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Articolo 16 Avvio di un'indagine di mercato

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 16 1.
Quando intende procedere a un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 19, la Commissione adotta una decisione di avvio di un'indagine di mercato.
Articolo 16 2.
Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione può esercitare i propri poteri di indagine in conformità del presente regolamento prima di avviare un'indagine di mercato a norma di tale paragrafo.
Articolo 16 3.

La decisione di cui al paragrafo 1 indica:

a) 

la data di avvio dell'indagine di mercato;

b) 

la descrizione della questione oggetto dell'indagine di mercato;

c) 

le finalità dell'indagine di mercato.

Articolo 16 4.

La Commissione può riaprire un'indagine di mercato che ha chiuso nei seguenti casi:

a) 

si è verificata una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui si basava una decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19; o

b) 

la decisione adottata ai sensi degli articoli 17, 18 o 19 si basava su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

Articolo 16 5.
La Commissione può chiedere a una o più autorità nazionali competenti di assisterla nella sua indagine di mercato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito