+Articolo 17 Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper
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Articolo 17 Indagine di mercato per la designazione di gatekeeper
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 17 1.
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La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, o al fine di identificare i servizi di piattaforma di base da elencare nella decisione di designazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 9. La Commissione si adopera per concludere la propria indagine di mercato entro 12 mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Al fine di concludere la sua indagine di mercato, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la sua decisione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
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Articolo 17 2.
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Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari all'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base interessata entro sei mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare l'impresa come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, ed elencare i pertinenti servizi di piattaforma di base a norma dell'articolo 3, paragrafo 9.
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Articolo 17 3.
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Se l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base raggiunge le soglie stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, ma ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, che hanno messo manifestamente in dubbio la presunzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione si adopera per concludere l'indagine di mercato entro cinque mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a). In tal caso la Commissione si adopera per comunicare all'impresa interessata le proprie constatazioni preliminari a norma del paragrafo 2 del presente articolo entro tre mesi dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).
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Articolo 17 4.
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Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, designa come gatekeeper un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione può dichiarare applicabili al gatekeeper solo uno o più degli obblighi sanciti dall'articolo 5, paragrafi da 3 a 6, e dall'articolo 6, paragrafi 4, 7, 9, 10 e 13, come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività. La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura di cui all'articolo 4.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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