+Articolo 17 4.
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Articolo 17 4.
Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, designa come gatekeeper un'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione può dichiarare applicabili al gatekeeper solo uno o più degli obblighi sanciti dall'articolo 5, paragrafi da 3 a 6, e dall'articolo 6, paragrafi 4, 7, 9, 10 e 13, come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività. La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura di cui all'articolo 4.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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