+Articolo 13 Comunicazioni di marketing
---+Articolo 13 1.
---+Articolo 13 2.
---+Articolo 13 3.
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Articolo 13 Comunicazioni di marketing
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 13 1.
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Fatta salva la normativa settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 e il regolamento (UE) n. 1286/2014, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari fanno in modo che le loro comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni comunicate a norma del presente regolamento.
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Articolo 13 2.
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Le AEV possono elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la presentazione standard delle informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili. Alla Commissione è conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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Articolo 13 3.
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Qualora un partecipante ai mercati finanziari o un consulente finanziario emetta o comunichi a terzi un rating ESG quale definito all’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio (
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), nel quadro delle sue comunicazioni di marketing, esso pubblica sul proprio sito web le stesse informazioni previste dall’allegato III, punto 1, del regolamento e include in tali comunicazioni di marketing un link alle informazioni pubblicate sul sito web. Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle informazioni già comunicate a norma dell’articolo 10 del presente regolamento. Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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