+Articolo 72 decies Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII
---+Articolo 72 decies 1.
---+Articolo 72 decies 2.
---+Articolo 72 decies 3.
---+Articolo 72 decies 4.
---+Articolo 72 decies 5.

Articolo 72 decies Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 72 decies 1.

Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) 

l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, dopo aver applicato:

i) 

gli articoli da 32 a 35;

▼M17

ii) 

le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l’importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

▼M8

iii) 

gli articoli 44 e 45;

b) 

l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'entità soggetta a risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.

Articolo 72 decies 2.
Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dagli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore in conformità del paragrafo 1, lettera b).
Articolo 72 decies 3.

L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) 

l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;

b) 

la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.

Articolo 72 decies 4.
L'importo delle posizioni detenute di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del presente articolo, non può essere dedotto ed è soggetto ai fattori di ponderazione del rischio applicabili a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti applicabili di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda dei casi.
Articolo 72 decies 5.
Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo delle posizioni detenute da ponderare per il rischio a norma del paragrafo 4 per la percentuale derivante dal calcolo specificato al paragrafo 3, lettera b).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito