+Articolo 73 Distribuzioni su strumenti
---+Articolo 73 1.
---+Articolo 73 2.
---+Articolo 73 3.
---+Articolo 73 4.
---+Articolo 73 5.
---+Articolo 73 6.
---+Articolo 73 7.
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Articolo 73 Distribuzioni su strumenti
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 73 1.
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Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili a meno che l'ente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
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Articolo 73 2.
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Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
b)
la capacità dello strumento di capitale o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
c)
la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.
L'autorità competente consulta l'autorità soggetta a risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1.
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Articolo 73 3.
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Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni su tali strumenti o passività sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili.
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Articolo 73 4.
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Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili.
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Articolo 73 5.
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Il paragrafo 4 non si applica se l'ente è un soggetto di riferimento in detto indice generale di mercato, a meno che non siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
l'ente ritiene che le variazioni di tale indice generale di mercato non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'ente, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre;
b)
l'autorità competente non è pervenuta ad una conclusione diversa da quella di cui alla lettera a).
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Articolo 73 6.
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Gli enti segnalano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale e di passività ammissibili.
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Articolo 73 7.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai fini del paragrafo 4. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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