+CAPO 6 Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili
---+Articolo 73 Distribuzioni su strumenti
------+Articolo 73 1.
------+Articolo 73 2.
------+Articolo 73 3.
------+Articolo 73 4.
------+Articolo 73 5.
------+Articolo 73 6.
------+Articolo 73 7.
---+Articolo 74 Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare
---+Articolo 75 Requisiti in materia di deduzioni e scadenze per le posizioni corte
---+Articolo 76 Detenzione di indici di strumenti di capitale e di passività
------+Articolo 76 1.
------+Articolo 76 2.
------+Articolo 76 3.
------+Articolo 76 4.
---+Articolo 77 Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili
------+Articolo 77 1.
------+Articolo 77 2.
---+Articolo 78 Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri
------+Articolo 78 1.
------+Articolo 78 2.
------+Articolo 78 3.
------+Articolo 78 4.
------+Articolo 78 5.
---+Articolo 78 bis Autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili
------+Articolo 78 bis 1.
------+Articolo 78 bis 2.
------+Articolo 78 bis 3.
---+Articolo 79 Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili
------+Articolo 79 1.
------+Articolo 79 2.
---+Articolo 79 bis Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili
---+Articolo 80 Revisione continua della qualità dei fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili
------+Articolo 80 1.
------+Articolo 80 2.
------+Articolo 80 3.
------+Articolo 80 4.

CAPO 6 Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili

CAPO 6 Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 73 Distribuzioni su strumenti -
Articolo 74 Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare

Articolo 74

Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare

Gli enti non deducono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un soggetto regolamentato del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale soggetto. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2.

Articolo 75 Requisiti in materia di deduzioni e scadenze per le posizioni corte

Articolo 75

Requisiti in materia di deduzioni e scadenze per le posizioni corte

▼M8

I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 nonies, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

▼C2

a) 

l'ente ha il diritto contrattuale di vendere a una data specifica futura alla controparte che fornisce la copertura della posizione lunga oggetto di copertura;

b) 

la controparte che fornisce la copertura all'ente è obbligata per contratto ad acquistare dall'ente a detta data specifica futura la posizione lunga di cui alla lettera a).

Articolo 76 Detenzione di indici di strumenti di capitale e di passività -
Articolo 77 Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili -
Articolo 78 Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri -
Articolo 78 bis Autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili -
Articolo 79 Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili -
Articolo 79 bis Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili

Articolo 79 bis

Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili

Nella valutazione della conformità ai requisiti di cui alla parte due, gli enti tengono conto delle caratteristiche sostanziali degli strumenti e non solo della loro forma giuridica. La valutazione delle caratteristiche sostanziali di uno strumento tiene conto di tutte le disposizioni relative agli strumenti, anche laddove queste non siano espressamente stabilite nei termini e nelle condizioni degli strumenti stessi, ai fini dell'accertamento della conformità degli effetti economici combinati di tali disposizioni all'obiettivo delle disposizioni pertinenti.

Articolo 80 Revisione continua della qualità dei fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito