Articolo 79 bis
Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili
Nella valutazione della conformità ai requisiti di cui alla parte due, gli enti tengono conto delle caratteristiche sostanziali degli strumenti e non solo della loro forma giuridica. La valutazione delle caratteristiche sostanziali di uno strumento tiene conto di tutte le disposizioni relative agli strumenti, anche laddove queste non siano espressamente stabilite nei termini e nelle condizioni degli strumenti stessi, ai fini dell'accertamento della conformità degli effetti economici combinati di tali disposizioni all'obiettivo delle disposizioni pertinenti.