+Articolo 89 Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
---+Articolo 89 1.
---+Articolo 89 2.
---+Articolo 89 3.

Articolo 89 Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 89 1.
A una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell’ente in un’impresa che non è un soggetto del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
Articolo 89 2.
L’importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto al paragrafo 3.
Articolo 89 3.

Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) 

ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % al maggiore dei seguenti importi:

i) 

l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;

ii) 

l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;

b) 

le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito