+Sezione 1 Principi generali
---+Articolo 111 Valore dell’esposizione
------+Articolo 111 1.
------+Articolo 111 2.
------+Articolo 111 3.
------+Articolo 111 4.
------+Articolo 111 5.
------+Articolo 111 6.
------+Articolo 111 7.
------+Articolo 111 8.
---+Articolo 112 Classi di esposizioni
---+Articolo 113 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
------+Articolo 113 1.
------+Articolo 113 2.
------+Articolo 113 3.
------+Articolo 113 4.
------+Articolo 113 5.
------+Articolo 113 6.
------+Articolo 113 7.

Sezione 1 Principi generali

Sezione 1 Principi generali

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 111 Valore dell’esposizione -
Articolo 112 Classi di esposizioni

Articolo 112

Classi di esposizioni

Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:

a) 

esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;

b) 

esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;

c) 

esposizioni verso organismi del settore pubblico;

d) 

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;

e) 

esposizioni verso organizzazioni internazionali;

f) 

esposizioni verso enti;

g) 

esposizioni verso imprese;

h) 

esposizioni al dettaglio;

▼M17

i) 

esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC;

▼C2

j) 

esposizioni in stato di default;

▼M17

k) 

esposizioni da debito subordinato;

▼C2

l) 

esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;

m) 

elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;

n) 

esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;

o) 

esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);

p) 

esposizioni in strumenti di capitale;

q) 

altre posizioni.

Articolo 113 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito