+Articolo 113 6.

Articolo 113 6.

►M17  Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell’ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un’impresa legata all’ente da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l’approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: ◄

▼M17

a) 

la controparte è un ente o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;

▼C2

b) 

la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;

c) 

la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;

d) 

la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;

e) 

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito