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+Articolo 113 6. |
Articolo 113 6.►M17 Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell’ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un’impresa legata all’ente da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l’approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti: ◄
a)
la controparte è un ente o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
b)
la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;
c)
la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;
d)
la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;
e)
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente. Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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