+Articolo 123 bis Esposizioni con disallineamento di valuta
---+Articolo 123 bis 1.
---+Articolo 123 bis 2.
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Articolo 123 bis Esposizioni con disallineamento di valuta
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 123 bis 1.
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Per le esposizioni verso persone fisiche assegnate alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera h), o per le esposizioni verso persone fisiche che sono considerate esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali assegnate alla classe di esposizioni di cui all’articolo 112, lettera i), il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente al presente capo è moltiplicato per un fattore pari a 1,5 e il fattore di ponderazione del rischio calcolato in tal modo non è superiore al 150 %, se sono soddisfatte le condizioni che seguono:
a)
l’esposizione è denominata in una valuta diversa da quella della fonte di reddito del debitore;
b)
il debitore non dispone di una copertura per il suo rischio di pagamento in ragione del disallineamento di valuta, né mediante uno strumento finanziario né mediante un reddito in valuta estera che corrisponde alla valuta dell’esposizione, oppure il totale di tali coperture a disposizione del debitore copre meno del 90 % di ciascuna rata per l’esposizione in questione.
Se un ente non è in grado di individuare tali esposizioni soggette a disallineamento di valuta, il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 si applica a tutte le esposizioni prive di copertura la cui valuta sia diversa dalla valuta nazionale del paese di residenza del debitore.
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Articolo 123 bis 2.
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Ai fini del presente articolo, per fonte di reddito si intende qualsiasi fonte che genera flussi di cassa a favore del debitore, comprese le rimesse, i redditi da locazione o gli stipendi, esclusi i proventi della vendita di attività o analoghe azioni di ricorso da parte dell’ente.
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Articolo 123 bis 3.
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In deroga al paragrafo 1, se la coppia di valute di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita dall’euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II), il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 non si applica.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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