+Articolo 127 Esposizioni in stato di default
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Articolo 127 Esposizioni in stato di default
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 127 1.
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Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:
a)
150 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e deduzioni non fossero applicate;
b)
100 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), non è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e detrazioni non fossero applicate.
Ai fini del calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al primo comma per una esposizione acquistata già in stato di default, gli enti includono nel calcolo l’eventuale differenza positiva tra l’importo dovuto dal debitore in relazione a tale esposizione e la somma della riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata e di eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.
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Articolo 127 2.
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Per definire la parte garantita di un’esposizione in stato di default, le garanzie reali e personali sono ammissibili ai fini dell’attenuazione del rischio di credito in conformità del capo 4.
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Articolo 127 3.
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Al valore di esposizioni non-IPRE garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali in conformità rispettivamente degli articoli 125 e 126 che rimane dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all’articolo 178.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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