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+Articolo 127 1. |
Articolo 127 1.Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:
a)
150 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e deduzioni non fossero applicate;
b)
100 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), non è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e detrazioni non fossero applicate. Ai fini del calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al primo comma per una esposizione acquistata già in stato di default, gli enti includono nel calcolo l’eventuale differenza positiva tra l’importo dovuto dal debitore in relazione a tale esposizione e la somma della riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata e di eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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