+Articolo 160 Probabilità di default (PD)
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---+Articolo 160 4.
---+Articolo 160 6.
---+Articolo 160 7.

Articolo 160 Probabilità di default (PD)

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 160 1.
Per le esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera b), ovvero lettera c), punti i), ii) e iii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, in particolare ai fini dell’articolo 153, dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, il valore della PD utilizzato per ciascuna esposizione come dato immesso nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non è inferiore al valore di input floor della PD seguente: 0,05  %.
Article 160 1a.
For exposures assigned to the exposure classes referred to in Article 147(2), point (aa)(i) or (ii), for the sole purpose of calculating risk-weighted exposure amounts and the expected loss amounts of those exposures, the PD value that is used for each exposure as an input of the risk-weighted exposure amounts and expected loss formulae shall not be less than the following PD input floor value: 0,03 %.
Articolo 160 2.

Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:

a) 

per i diritti di primo rango (senior) su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;

b) 

per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;

c) 

un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.

Articolo 160 3.
La PD dei debitori in default è pari al 100 %.
Articolo 160 4.
Per un’esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell’articolo 143 tanto per l’esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all’articolo 183.
Articolo 160 6.
Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD è posta pari alle stime della EL dell’ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto l’autorizzazione dall’autorità competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all’articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l’autorità competente ritiene affidabile può utilizzare le stime della PD derivanti da detta scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente al capo 4.
Articolo 160 7.
Un ente che ha ricevuto l’autorizzazione dall’autorità competente a norma dell’articolo 143 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l’articolo 161, paragrafo 3.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito