+Articolo 160 1.

Articolo 160 1.

Per le esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera b), ovvero lettera c), punti i), ii) e iii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, in particolare ai fini dell’articolo 153, dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, il valore della PD utilizzato per ciascuna esposizione come dato immesso nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non è inferiore al valore di input floor della PD seguente: 0,05  %.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito