+31. Gli enti possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito della …
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31. Gli enti possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito della …
Gli enti possono riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale utilizzando uno dei seguenti metodi: - (a) la rettifica delle stime della PD o della LGD conformemente all’articolo 160, paragrafo 5, all’articolo 161, paragrafo 3, e all’articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base dei criteri specificati dagli enti conformemente all’articolo 183, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzando, in particolare, uno dei seguenti approcci:
- (i) indipendentemente dal metodo applicato alle esposizioni dirette comparabili verso il garante, la rettifica di classi, pool o stime della LGD, compresa la LGD in stato di default e la migliore stima della perdita attesa (EL BE ), considerando la protezione del credito di tipo personale nella stima dei parametri di rischio come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti (il «metodo della modellizzazione»);
- (ii) Laddove le esposizioni dirette comparabili verso il garante siano o sarebbero trattate secondo il metodo IRB con o senza stime interne della LGD e dei fattori di conversione, la sostituzione dei parametri di rischio della PD e della LGD dell’esposizione sottostante con le corrispondenti PD e LGD di un’esposizione diretta comparabile verso il garante, come ulteriormente specificato nei presenti orientamenti (il «metodo della sostituzione dei parametri di rischio»);
- (iii) indipendentemente dal metodo applicato alle esposizioni dirette comparabili verso il garante, la rettifica di classi, pool o stime della LGD, compresa la LGD in stato di default e l’EL BE , nell’applicazione dei parametri di rischio mediante scostamento dal processo di assegnazione alle classi di rating conformemente all’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE)
- n. 575/2013 e alla sezione 8.2 degli orientamenti dell’ABE sulla stima della PD e della LGD (lo «scostamento»);
- (b) se l’ente applica il metodo standardizzato per le esposizioni dirette comparabili verso il garante e non riconosce gli effetti di attenuazione del rischio di credito della protezione del credito di tipo personale nelle stime della PD e della LGD conformemente alla lettera a), l’utilizzo del fattore di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato conformemente all’articolo 183, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (il «metodo della sostituzione del fattore di ponderazione del rischio»);
- (c) il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio conformemente all’articolo 153, paragrafo 3, all’articolo 154, paragrafo 2, all’articolo 161, paragrafo 4, e all’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (il «trattamento del “double default”»).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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