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+Articolo 174 Impiego dei modelli |
Articolo 174 Impiego dei modelliArticolo 174 Impiego dei modelli Gli enti utilizzano metodi statistici o altri metodi matematici («modelli») per l’assegnazione delle esposizioni a debitori o a classi o a pool relativi a operazioni. Sono soddisfatti i requisiti seguenti:
a)
il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di fondi propri;
b)
l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;
c)
i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;
d)
l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;
e)
l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative. Deve esistere un legame funzionale tra i dati immessi e i risultati derivanti dal modello, che può essere determinato mediante una valutazione di esperti, se del caso. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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