+Sottosezione 1 Sistemi di rating
---+Articolo 169 Principi generali
------+Articolo 169 1.
------+Articolo 169 2.
------+Articolo 169 3.
---+Articolo 170 Struttura dei sistemi di rating
------+Articolo 170 1.
------+Articolo 170 2.
------+Articolo 170 3.
------+Articolo 170 4.
---+Articolo 171 Attribuzione a classi o pool
------+Articolo 171 1.
------+Articolo 171 2.
------+Articolo 171 3.
---+Articolo 172 Assegnazione delle esposizioni
------+Articolo 172 1.
------+Articolo 172 2.
------+Articolo 172 3.
---+Articolo 173 Integrità del processo di assegnazione dei rating
------+Articolo 173 1.
------+Articolo 173 2.
------+Articolo 173 3.
---+Articolo 174 Impiego dei modelli
---+Articolo 175 Documentazione dei sistemi di rating
------+Articolo 175 1.
------+Articolo 175 2.
------+Articolo 175 3.
------+Articolo 175 4.
------+Articolo 175 5.
---+Articolo 176 Conservazione dei dati
------+Articolo 176 1.
------+Articolo 176 2.
------+Articolo 176 3.
------+Articolo 176 4.
------+Articolo 176 5.
---+Articolo 177 Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale
------+Articolo 177 1.
------+Articolo 177 2.
------+Article 177 2a.

Sottosezione 1 Sistemi di rating

Sottosezione 1 Sistemi di rating

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 169 Principi generali -
Articolo 170 Struttura dei sistemi di rating -
Articolo 171 Attribuzione a classi o pool -
Articolo 172 Assegnazione delle esposizioni -
Articolo 173 Integrità del processo di assegnazione dei rating -
Articolo 174 Impiego dei modelli

Articolo 174

Impiego dei modelli

▼M17

Gli enti utilizzano metodi statistici o altri metodi matematici («modelli») per l’assegnazione delle esposizioni a debitori o a classi o a pool relativi a operazioni. Sono soddisfatti i requisiti seguenti:

a) 

il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di fondi propri;

▼C2

b) 

l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;

c) 

i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;

d) 

l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;

e) 

l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.

▼M17

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative. Deve esistere un legame funzionale tra i dati immessi e i risultati derivanti dal modello, che può essere determinato mediante una valutazione di esperti, se del caso.

▼C2

Articolo 175 Documentazione dei sistemi di rating -
Articolo 176 Conservazione dei dati -
Articolo 177 Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito