+Articolo 223 Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
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---+Articolo 223 2.
---+Articolo 223 3.
---+Articolo 223 4.
---+Articolo 223 5.
---+Articolo 223 6.
---+Articolo 223 7.
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Articolo 223 Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 223 1.
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Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, gli enti applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto agli articoli da 224 a 227, per tenere conto della volatilità dei prezzi. Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 224 a 227. Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità.
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Articolo 223 2.
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Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
dove:
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C
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=
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il valore della garanzia reale;
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HC
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=
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la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227;
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Hfx
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=
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la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227.
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Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi quadro di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 220 e 221.
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Articolo 223 3.
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Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
dove:
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E
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=
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il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita;
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HE
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=
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la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227.
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Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 6, sezione 6, calcolano l'EVA come segue: EVA = E.
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Articolo 223 4.
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Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:
a)
per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato all’articolo 111, paragrafo 2;
b)
per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB, gli enti calcolano i loro valori dell’esposizione utilizzando CCF del 100 % anziché la SA-CCF o le IRB-CCF di cui all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.
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Articolo 223 5.
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Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:
dove:
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EVA
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=
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il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, calcolato nel paragrafo 3;
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CVAM
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=
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CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5;
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Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità delle disposizioni di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso.
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Articolo 223 6.
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Gli enti calcolano le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 224 a 227.
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Articolo 223 7.
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Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità (H) come segue:
dove:
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ai
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=
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la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia;
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Hi
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=
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la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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