+Articolo 223 4.

Articolo 223 4.

Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:

a) 

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell’esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell’esposizione indicato all’articolo 111, paragrafo 2;

b) 

per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB, gli enti calcolano i loro valori dell’esposizione utilizzando CCF del 100 % anziché la SA-CCF o le IRB-CCF di cui all’articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito