+Articolo 258 Condizioni per l’uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC - IRBA)
---+Articolo 258 1.
---+Articolo 258 2.

Articolo 258 Condizioni per l’uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC - IRBA)

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 258 1.

Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

la posizione è sostenuta da un portafoglio IRB o da un portafoglio misto, purché, in quest’ultimo caso, l’ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla sezione 3 su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti;

b) 

le informazioni disponibili in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono sufficienti per consentire all’ente di calcolare il KIRB; e

c) 

all’ente non è stato vietato di utilizzare il SEC-IRBA in relazione a una determinata posizione verso la cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.

Articolo 258 2.

Le autorità competenti possono vietare caso per caso l’uso del SEC-IRBA se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:

a) 

il supporto di credito che può essere eroso per motivi diversi dalle perdite di portafoglio;

b) 

i portafogli di esposizioni sottostanti con un grado elevato di correlazione interna a seguito di esposizioni concentrate verso singoli settori o aree geografiche;

c) 

le operazioni in cui il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione dipende in larga misura da fattori di rischio che non si riflettono nel KIRB; o

d) 

le ripartizioni molto complesse delle perdite fra segmenti.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito