+Articolo 306 Requisiti di fondi propri per le esposizioni da negoziazione
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Articolo 306 Requisiti di fondi propri per le esposizioni da negoziazione
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 306 1.
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Un ente applica il trattamento seguente alle sue esposizioni da negoziazione con CCP:
a)
applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 % ai valori di tutte le sue esposizioni da negoziazione con QCCP;
b)
applica il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per il metodo standardizzato al rischio di credito, secondo quanto previsto all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), a tutte le sue esposizioni da negoziazione con CCP non qualificate;
▼M8
c)
quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP;
▼M8
d)
quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente applica il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP.
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Articolo 306 2.
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In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale a una CCP o a un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.
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Articolo 306 3.
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L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e al capo 4, sezione 4, a seconda del caso.
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Articolo 306 4.
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L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le sue esposizioni da negoziazione con CCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come la somma dei valori dell'esposizione delle sue esposizioni da negoziazione con CCP, calcolati comformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, moltiplicati per il fattore di ponderazione del rischio determinato in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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