+Articolo 306 1.

Articolo 306 1.

Un ente applica il trattamento seguente alle sue esposizioni da negoziazione con CCP:

a) 

applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 % ai valori di tutte le sue esposizioni da negoziazione con QCCP;

b) 

applica il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per il metodo standardizzato al rischio di credito, secondo quanto previsto all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), a tutte le sue esposizioni da negoziazione con CCP non qualificate;

▼M8

c) 

quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP;

▼M8

d) 

quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente applica il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito