+Articolo 319 2.

Articolo 319 2.

Fatto salvo il paragrafo 1, del presente articolo, e ai fini dell’articolo 446, gli enti calcolano la perdita annuale da rischio operativo di cui all’articolo 316, paragrafo 1, tenendo conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all’articolo 318, pari o superiore a 100 000 EUR.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito