+Articolo 320 Esclusione di perdite
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---+Articolo 320 2.
---+Articolo 320 3.
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Articolo 320 Esclusione di perdite
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 320 1.
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L’ente può chiedere all’autorità competente l’autorizzazione a escludere dal calcolo della propria perdita annuale da rischio operativo eventi di rischio operativo eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell’ente, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’ente può dimostrare con soddisfazione dell’autorità competente che la causa dell’evento di rischio operativo all’origine di tali perdite da rischio operativo non si ripeterà;
b)
la perdita netta aggregata del corrispondente evento di rischio operativo presenta una delle caratteristiche seguenti:
i)
è pari o superiore al 10 % della perdita annuale media da rischio operativo dell’ente, calcolata sugli ultimi 10 esercizi e sulla base della soglia di cui all’articolo 319, paragrafo 1, quando l’evento di perdita da rischio operativo si riferisce ad attività che fanno ancora parte dell’indicatore di attività;
ii)
riguarda un evento di rischio operativo che si riferisce ad attività dismesse e quindi escluse dall’indicatore di attività ai sensi dell’articolo 315, paragrafo 2;
c)
la perdita da rischio operativo è rimasta nella banca dati sulle perdite per un periodo minimo di un anno, fatto salvo il caso in cui la perdita da rischio operativo sia correlata ad attività dismesse e quindi escluse dall’indicatore di attività ai sensi dell’articolo 315, paragrafo 2.
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo il periodo minimo di un anno decorre dalla data in cui l’evento di rischio operativo, incluso nei set di dati sulle perdite, è diventato per la prima volta superiore alla soglia di rilevanza prevista all’articolo 319, paragrafo 1.
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Articolo 320 2.
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L’ente che richiede l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 fornisce all’autorità competente giustificazioni documentate per l’esclusione di un evento eccezionale di rischio operativo, che includono:
a)
la descrizione dell’evento di rischio operativo;
b)
la prova che la perdita derivante dall’evento di rischio operativo è superiore alla soglia di rilevanza per l’esclusione della perdita di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), compresa la data in cui tale evento di rischio operativo è divenuto superiore alla soglia di rilevanza;
c)
la data in cui l’evento di rischio operativo interessato sarebbe escluso, tenuto conto del periodo minimo di conservazione di cui al paragrafo 1, lettera c);
d)
il motivo per cui l’evento di rischio operativo non è più ritenuto rilevante per il profilo di rischio dell’ente;
e)
una dimostrazione che non esistono esposizioni giuridiche analoghe o residue e che l’evento di rischio operativo da escludere non ha rilevanza per altre attività o altri prodotti;
f)
relazioni di riesame o validazione indipendenti dell’ente, che confermano che l’evento di rischio operativo non è più rilevante e che non vi sono esposizioni giuridiche analoghe o residue;
g)
prova del fatto che gli organi competenti dell’ente, attraverso i processi di approvazione in essere presso lo stesso, hanno approvato la richiesta di esclusione dell’evento di rischio operativo e la data di tale approvazione;
h)
l’impatto dell’esclusione dell’evento di rischio operativo sulla perdita annuale da rischio operativo.
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Articolo 320 3.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che l’autorità competente è tenuta a valutare a norma del paragrafo 1, comprese le modalità di calcolo della perdita annuale media da rischio operativo e le specifiche sulle informazioni da raccogliere a norma del paragrafo 2 o ulteriori informazioni ritenute necessarie per effettuare la valutazione. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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