+Articolo 320 1.

Articolo 320 1.

L’ente può chiedere all’autorità competente l’autorizzazione a escludere dal calcolo della propria perdita annuale da rischio operativo eventi di rischio operativo eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell’ente, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

l’ente può dimostrare con soddisfazione dell’autorità competente che la causa dell’evento di rischio operativo all’origine di tali perdite da rischio operativo non si ripeterà;

b) 

la perdita netta aggregata del corrispondente evento di rischio operativo presenta una delle caratteristiche seguenti:

i) 

è pari o superiore al 10 % della perdita annuale media da rischio operativo dell’ente, calcolata sugli ultimi 10 esercizi e sulla base della soglia di cui all’articolo 319, paragrafo 1, quando l’evento di perdita da rischio operativo si riferisce ad attività che fanno ancora parte dell’indicatore di attività;

ii) 

riguarda un evento di rischio operativo che si riferisce ad attività dismesse e quindi escluse dall’indicatore di attività ai sensi dell’articolo 315, paragrafo 2;

c) 

la perdita da rischio operativo è rimasta nella banca dati sulle perdite per un periodo minimo di un anno, fatto salvo il caso in cui la perdita da rischio operativo sia correlata ad attività dismesse e quindi escluse dall’indicatore di attività ai sensi dell’articolo 315, paragrafo 2.

Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo il periodo minimo di un anno decorre dalla data in cui l’evento di rischio operativo, incluso nei set di dati sulle perdite, è diventato per la prima volta superiore alla soglia di rilevanza prevista all’articolo 319, paragrafo 1.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito