Articolo 320 3.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che l’autorità competente è tenuta a valutare a norma del paragrafo 1, comprese le modalità di calcolo della perdita annuale media da rischio operativo e le specifiche sulle informazioni da raccogliere a norma del paragrafo 2 o ulteriori informazioni ritenute necessarie per effettuare la valutazione. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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