+Articolo 325 ter Autorizzazione per i requisiti su base consolidata
---+Articolo 325 ter 1.
---+Articolo 325 ter 2.
---+Articolo 325 ter 3.
---+Articolo 325 ter 4.

Articolo 325 ter Autorizzazione per i requisiti su base consolidata

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 325 ter 1.
Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o in un'impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.
Articolo 325 ter 2.

Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) 

all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;

b) 

il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti garantisce la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

Articolo 325 ter 3.

Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) 

dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

b) 

su base individuale, dette imprese soddisfano requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;

c) 

nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.

Articolo 325 ter 4.

Qualora un’autorità competente non abbia concesso all’ente l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 per almeno un ente o un’impresa del gruppo, per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente al presente titolo si applicano i requisiti seguenti:

a) 

l’ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo per tutte le posizioni in enti o imprese del gruppo per i quali l’ente ha ottenuto l’autorizzazione di cui al paragrafo 2, utilizzando il trattamento di cui al paragrafo 1;

b) 

l’ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo individualmente per tutte le posizioni in ciascun ente o in ciascuna impresa del gruppo per i quali l’ente non ha ottenuto l’autorizzazione di cui al paragrafo 2;

c) 

l’ente calcola i requisiti di fondi propri totali conformemente al presente titolo su base consolidata sommando gli importi calcolati alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettere a) e b), gli enti e le imprese ivi indicati usano la stessa valuta utilizzata per le segnalazioni impiegata per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente titolo su base consolidata per il gruppo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito