+Articolo 325 ter Autorizzazione per i requisiti su base consolidata
---+Articolo 325 ter 1.
---+Articolo 325 ter 2.
---+Articolo 325 ter 3.
---+Articolo 325 ter 4.
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Articolo 325 ter Autorizzazione per i requisiti su base consolidata
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 325 ter 1.
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Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o in un'impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.
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Articolo 325 ter 2.
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Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a)
all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;
b)
il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti garantisce la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.
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Articolo 325 ter 3.
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Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a)
dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;
b)
su base individuale, dette imprese soddisfano requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;
c)
nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.
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Articolo 325 ter 4.
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Qualora un’autorità competente non abbia concesso all’ente l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 per almeno un ente o un’impresa del gruppo, per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente al presente titolo si applicano i requisiti seguenti:
a)
l’ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo per tutte le posizioni in enti o imprese del gruppo per i quali l’ente ha ottenuto l’autorizzazione di cui al paragrafo 2, utilizzando il trattamento di cui al paragrafo 1;
b)
l’ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo individualmente per tutte le posizioni in ciascun ente o in ciascuna impresa del gruppo per i quali l’ente non ha ottenuto l’autorizzazione di cui al paragrafo 2;
c)
l’ente calcola i requisiti di fondi propri totali conformemente al presente titolo su base consolidata sommando gli importi calcolati alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettere a) e b), gli enti e le imprese ivi indicati usano la stessa valuta utilizzata per le segnalazioni impiegata per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente titolo su base consolidata per il gruppo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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