+Articolo 325 ter 4.

Articolo 325 ter 4.

Qualora un’autorità competente non abbia concesso all’ente l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 per almeno un ente o un’impresa del gruppo, per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente al presente titolo si applicano i requisiti seguenti:

a) 

l’ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo per tutte le posizioni in enti o imprese del gruppo per i quali l’ente ha ottenuto l’autorizzazione di cui al paragrafo 2, utilizzando il trattamento di cui al paragrafo 1;

b) 

l’ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo individualmente per tutte le posizioni in ciascun ente o in ciascuna impresa del gruppo per i quali l’ente non ha ottenuto l’autorizzazione di cui al paragrafo 2;

c) 

l’ente calcola i requisiti di fondi propri totali conformemente al presente titolo su base consolidata sommando gli importi calcolati alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettere a) e b), gli enti e le imprese ivi indicati usano la stessa valuta utilizzata per le segnalazioni impiegata per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente titolo su base consolidata per il gruppo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito