+Articolo 325 duovicies Requisiti di fondi propri per i rischi residui
---+Articolo 325 duovicies 1.
---+Articolo 325 duovicies 2.
---+Articolo 325 duovicies 3.
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---+Article 325u 4a.
---+Articolo 325 duovicies 5.
---+Articolo 325 duovicies 6.
---+Articolo 325 duovicies 7.
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Articolo 325 duovicies Requisiti di fondi propri per i rischi residui
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 325 duovicies 1.
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Oltre ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato stabiliti alla sezione 2, gli enti applicano requisiti di fondi propri aggiuntivi agli strumenti esposti a rischi residui conformemente al presente articolo.
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Articolo 325 duovicies 2.
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Gli strumenti sono considerati esposti a rischi residui se soddisfano una delle seguenti condizioni:
a)
lo strumento si riferisce a un sottostante esotico per cui ai fini del presente capo, si intende uno strumento del portafoglio di negoziazione che si riferisce a un'esposizione sottostante che non rientra nel campo di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5;
b)
lo strumento è uno strumento che comporta altri rischi residui per cui ai fini del presente capo, si intende uno dei seguenti strumenti:
i)
strumenti che sono soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e che generano payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla con un unico prezzo degli strumenti di capitale sottostante, prezzo delle merci, tasso di cambio, prezzo delle obbligazioni, prezzo dei credit default swap o swap su tassi di interesse;
ii)
strumenti che costituiscono posizioni che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 6; non sono prese in considerazione le coperture che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 8.
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Articolo 325 duovicies 3.
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Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 1 come la somma degli importi nozionali lordi degli strumenti di cui al paragrafo 2 moltiplicata per i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a)
1,0 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a);
b)
0,1 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera b).
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Articolo 325 duovicies 4.
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In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
a)
lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;
b)
lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
c)
lo strumento compensa perfettamente il rischio di mercato di un'altra posizione del portafoglio di negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.
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Article 325u 4a.
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By way of derogation from paragraph 1, until 31 December 2032, an institution shall not apply the own funds requirement for residual risks to instruments that aim solely to hedge the market risk of positions in the trading book that generate an own funds requirement for residual risks and are subject to the same type of residual risks as the positions they hedge. The competent authority shall grant permission to apply the treatment referred to in the first subparagraph if the institution can demonstrate on an ongoing basis to the satisfaction of the competent authority that the instruments comply with the criteria to be treated as hedging positions. The institution shall report to the competent authority the result of the calculation of the own funds requirements for the residual risks for all instruments for which the derogation referred to in the first subparagraph is applied.
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Articolo 325 duovicies 5.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare che cosa si intende per sottostante esotico e quali strumenti sono strumenti che comportano rischi residui ai fini del paragrafo 2. Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE verifica se il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura debbano essere considerati sottostanti esotici. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 325 duovicies 6.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri che gli enti devono utilizzare per individuare le posizioni ammissibili alla deroga di cui al paragrafo 4 bis. Tali criteri comprendono almeno la natura degli strumenti di cui a tale paragrafo, il profitto netto e la perdita netta delle posizioni combinate, le sensibilità delle posizioni combinate e i rischi che rimangono non coperti nelle posizioni combinate, tenendo conto in particolare della possibilità che la posizione originaria possa essere coperta da un importo parziale. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 325 duovicies 7.
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Entro il 31 dicembre 2029 l’ABE presenta una relazione alla Commissione in merito all’impatto dell’applicazione del trattamento di cui al paragrafo 4 bis. Sulla base delle conclusioni di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per prorogare il trattamento di cui a tale paragrafo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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