+Articolo 325 novoquadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio
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Articolo 325 novoquadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 325 novoquadragies 1.
A tutte le sensibilità ai fattori di rischio del rischio di cambio è applicato un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.
Articolo 325 novoquadragies 2.

Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) è uno dei seguenti:

a) 

il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;

b) 

l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui all'ERM II.

Articolo 325 novoquadragies 3.
Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo a valute di cui al paragrafo 2 che partecipano all'ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all'oscillazione percentuale massima all'interno di tale banda più limitata.
Articolo 325 novoquadragies 4.
Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio compresi nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera c), è il fattore di ponderazione del rischio di cui al presente articolo, paragrafo 1, diviso per√2.
Articolo 325 novoquadragies 5.
Laddove i dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre anni precedenti indichino che una coppia di valute composta dall'euro e da una valuta diversa dall'euro di uno Stato membro è costante e che l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi relativi a tale coppia di valute, l'ente può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per due.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito