+Articolo 325 sexagies Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite
---+Articolo 325 sexagies 1.
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---+Articolo 325 sexagies 4.
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Articolo 325 sexagies Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 325 sexagies 1.
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L’unità di negoziazione di un ente soddisfa i requisiti relativi all’assegnazione P & L se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell’ente sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell’ente.
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Articolo 325 sexagies 2.
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In deroga al paragrafo 1, del presente articolo se le variazioni teoriche del valore del portafoglio di un’unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell’ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell’ente, quest’ultimo calcola, per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione, un requisito aggiuntivo di fondi propri oltre ai requisiti di fondi propri di cui all’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafi 1 e 2.
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Articolo 325 sexagies 3.
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Sulla base dei risultati del requisito relativo all’assegnazione P & L di cui al paragrafo 1, del presente articolo un ente stabilisce e documenta un elenco preciso dei fattori di rischio inclusi nel modello di misurazione dei rischi che sono ritenuti adeguati per la verifica dell’osservanza, da parte dell’ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies. L’ente tiene traccia di eventuali modifiche all’elenco di tali fattori di rischio.
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Articolo 325 sexagies 4.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
▼M17
a)
i criteri che specificano se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione ai fini del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;
b)
il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 2;
▼M8
c)
la frequenza con cui l'ente deve effettuare l'assegnazione P & L;
d)
gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del presente articolo.
▼M17 —————
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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