+Articolo 325 quatersexagies Calcolo della misura del rischio di scenario di stress
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Articolo 325 quatersexagies Calcolo della misura del rischio di scenario di stress

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 325 quatersexagies 1.
Per misura del rischio di scenario di stress di un determinato fattore di rischio non modellizzabile si intende la perdita che si verifica in tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci del portafoglio che comprende tale fattore di rischio non modellizzabile quando a tale fattore di rischio si applichi uno scenario estremo di shock futuri.
Articolo 325 quatersexagies 2.
Gli enti mettono a punto idonei scenari estremi di shock futuri per tutti i fattori di rischio non modellizzabili secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Articolo 325 quatersexagies 3.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) 

le modalità secondo cui gli enti mettono a punto lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari estremi di shock futuri a detti fattori di rischio;

b) 

uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell'articolo 325 septquinquagies che gli enti possono utilizzare quando non sono in grado di mettere a punto uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a) del presente comma, o che le autorità competenti possono imporre all'ente di applicare se tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri messo a punto dall'ente.

c) 

le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile;

d) 

in che modo gli enti devono aggregare le misure del rischio di scenario di stress di tutti i fattori di rischio non modellizzabili incluse nelle loro posizioni del portafoglio di negoziazione e nelle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del requisito secondo cui il livello dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un fattore di rischio non modellizzabile di cui al presente articolo deve essere pari al livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbe stato calcolato a norma del presente capo se tale fattore di rischio fosse stato modellizzabile.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito