+Articolo 329 Opzioni e warrants
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Articolo 329 Opzioni e warrants

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 329 1.
Opzioni e warrants su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial futures, swaps e valute estere sono equiparati, ai fini del presente capo, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui l'opzione si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell'opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.
Articolo 329 2.
Nei requisiti di fondi propri gli enti riflettono adeguatamente altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con le opzioni.
Articolo 329 3.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, di cui al paragrafo 2, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni e warrants.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 329 4.
Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 3, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito