+Articolo 437 bis Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili

Articolo 437 bis Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili

Articolo 437 bis

Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili

Gli enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le seguenti informazioni relative ai fondi propri e alle passività ammissibili:

a) 

la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili, la relativa scadenza e le caratteristiche principali;

b) 

il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori;

c) 

l'ammontare totale di ciascuna emissione di strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter e il quantitativo di tali emissioni incluso negli elementi di passività ammissibili entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4;

d) 

l'ammontare totale delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito