+Articolo 451 Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
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Articolo 451 Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 451 1.
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Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, gli enti soggetti alla parte sette pubblicano le seguenti informazioni:
a)
il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte degli enti, dell'articolo 499, paragrafo 2;
b)
la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;
c)
se applicabile, l'importo delle esposizioni calcolato conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, e all'articolo 429 bis, paragrafo 1, e del coefficiente di leva finanziaria adeguato calcolato in conformità dell'articolo 429 bis, paragrafo 7;
d)
la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;
e)
la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato;
▼M17
f)
l’importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri sulla base del processo di revisione prudenziale di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva, nonché la sua composizione.
▼M8
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Articolo 451 2.
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Gli enti creditizi pubblici di sviluppo, quali definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, pubblicano il coefficiente di leva finanziaria senza l'adeguamento della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma.
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Articolo 451 3.
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In aggiunta al paragrafo 1, lettere a) e b), i grandi enti pubblicano il coefficiente di leva finanziaria e la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, in base alle medie calcolate a norma dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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