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+Articolo 451 1. |
Articolo 451 1.Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, gli enti soggetti alla parte sette pubblicano le seguenti informazioni:
a)
il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte degli enti, dell'articolo 499, paragrafo 2;
b)
la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;
c)
se applicabile, l'importo delle esposizioni calcolato conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, e all'articolo 429 bis, paragrafo 1, e del coefficiente di leva finanziaria adeguato calcolato in conformità dell'articolo 429 bis, paragrafo 7;
d)
la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;
e)
la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato;
f)
l’importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri sulla base del processo di revisione prudenziale di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva, nonché la sua composizione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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