+Articolo 451 2.

Articolo 451 2.

Gli enti creditizi pubblici di sviluppo, quali definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, pubblicano il coefficiente di leva finanziaria senza l'adeguamento della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito