+Sezione 5 Filtri e deduzioni aggiuntivi
---+Articolo 481 Filtri e deduzioni aggiuntivi
------+Articolo 481 1.
------+Articolo 481 2.
------+Articolo 481 3.
------+Articolo 481 4.
------+Articolo 481 5.
------+Articolo 481 6.
---+Articolo 482 Ambito di applicazione delle operazioni sui derivati con fondi pensionistici

Sezione 5 Filtri e deduzioni aggiuntivi

Sezione 5 Filtri e deduzioni aggiuntivi

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 481 Filtri e deduzioni aggiuntivi -
Articolo 482 Ambito di applicazione delle operazioni sui derivati con fondi pensionistici

Articolo 482

Ambito di applicazione delle operazioni sui derivati con fondi pensionistici

Per le operazioni di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 648/2012 concluse con schemi pensionistici ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, gli enti non calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA previsti all'articolo 382, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito