+Articolo 485 Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di riserve sovrapprezzo azioni relative a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
---+Articolo 485 1.
---+Articolo 485 2.

Articolo 485 Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di riserve sovrapprezzo azioni relative a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 485 1.
Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti emessi prima del 31 dicembre 2010 diversi da quelli di cui all'articolo 483, paragrafo 1.
Articolo 485 2.
Le riserve sovrapprezzo azioni relative al capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/365/CEE, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1 se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 28, lettere i) e j), del presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito