+Articolo 485 Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di riserve sovrapprezzo azioni relative a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
---+Articolo 485 1.
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Articolo 485 Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di riserve sovrapprezzo azioni relative a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 485 1.
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Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti emessi prima del 31 dicembre 2010 diversi da quelli di cui all'articolo 483, paragrafo 1.
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Articolo 485 2.
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Le riserve sovrapprezzo azioni relative al capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/365/CEE, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1 se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 28, lettere i) e j), del presente regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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