+Articolo 485 2.

Articolo 485 2.

Le riserve sovrapprezzo azioni relative al capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/365/CEE, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1 se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 28, lettere i) e j), del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito