+Articolo 519 ter Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
---+Articolo 519 ter 1.
---+Articolo 519 ter 2.

Articolo 519 ter Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 519 ter 1.
Entro il 30 settembre 2019 l'ABE presenta una relazione concernente l'impatto, sugli enti dell'Unione, delle norme internazionali per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
Articolo 519 ter 2.
Entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 1, e delle norme internazionali e dei metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa, sulle modalità di attuazione delle norme internazionali relative ad adeguati requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito