+Articolo 519 ter Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
---+Articolo 519 ter 1.
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Articolo 519 ter Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 519 ter 1.
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Entro il 30 settembre 2019 l'ABE presenta una relazione concernente l'impatto, sugli enti dell'Unione, delle norme internazionali per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
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Articolo 519 ter 2.
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Entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 1, e delle norme internazionali e dei metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa, sulle modalità di attuazione delle norme internazionali relative ad adeguati requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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