+Articolo 519 quinquies Quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli
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Articolo 519 quinquies Quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 519 quinquies 1.
L’ABE, in stretta collaborazione con l’AESFEM, riferisce alla Commissione entro il 10 gennaio 2027 in merito all’opportunità di attuare nel diritto dell’Unione il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli al fine di affrontare il potenziale accumulo di leva finanziaria al di fuori del settore bancario.
Articolo 519 quinquies 2.

La relazione di cui al paragrafo 1 valuta tutti gli elementi seguenti:

a) 

il grado di leva finanziaria al di fuori del sistema bancario nell’Unione e la misura in cui il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto potrebbe ridurre tale leva laddove diventi eccessiva;

b) 

la rilevanza delle operazioni di finanziamento tramite titoli detenute dagli enti dell’Unione che sono soggette al quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, compresa la ripartizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli che non rispettano le soglie minime del coefficiente di scarto;

c) 

l’impatto stimato del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per gli enti dell’Unione nel contesto dei due metodi di attuazione raccomandati dal Consiglio per la stabilità finanziaria, ossia una regolamentazione del mercato o un requisito di fondi propri più rigoroso ai sensi del presente regolamento, in uno scenario nel quale gli enti dell’Unione non rettifichino i coefficienti di scarto delle loro operazioni di finanziamento tramite titoli per rispettare le soglie minime del coefficiente di scarto, e l’impatto stimato del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto in uno scenario alternativo nel quale gli enti dell’Unione rettifichino detti coefficienti di scarto per conformarsi alle soglie minime del coefficiente di scarto;

d) 

le principali determinanti di tali impatti stimati, nonché le potenziali conseguenze indesiderate dell’introduzione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto sul funzionamento dei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli dell’Unione;

e) 

il metodo di attuazione che sarebbe più efficace nel conseguimento degli obiettivi normativi del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, alla luce delle considerazioni di cui alle lettere da a) a d) nonché tenendo conto della parità di condizioni nel settore finanziario nell’Unione.

Articolo 519 quinquies 3.
Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e tenendo debitamente conto della raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria riguardo all’attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto in riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli, nonché delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 10 gennaio 2028.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito