+Articolo 17 Contabilità e revisione legale
---+Articolo 17 1.
---+Articolo 17 2.
---+Articolo 17 3.
---+Articolo 17 4.
|
Articolo 17 Contabilità e revisione legale
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 17 1.
|
Le direttive 86/635/CEE e 2013/34/UE e il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (
8
) si applicano, mutatis mutandis, agli istituti di pagamento.
|
|
Articolo 17 2.
|
A meno che non siano esonerati ai sensi della direttiva 2013/34/UE e, ove applicabile, della direttiva 86/635/CEE, i conti annuali e i conti consolidati degli istituti di pagamento sono controllati da revisori legali o da imprese di revisione contabile ai sensi della direttiva 2006/43/CE.
|
|
Articolo 17 3.
|
Per fini di vigilanza, gli Stati membri esigono che gli istituti di pagamento forniscano informazioni contabili separate per i servizi di pagamento e per le attività di cui all’articolo 18, paragrafo 1, che sono oggetto di relazione da parte di un revisore. Tale relazione è elaborata, ove opportuno, dai revisori legali o da un’impresa di revisione contabile.
|
|
Articolo 17 4.
|
Gli obblighi stabiliti all’articolo 63 della direttiva 2013/36/UE si applicano, mutatis mutandis, ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile degli istituti di pagamento per quanto riguarda le attività di servizi di pagamento.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|