+Articolo 87 Data valuta e disponibilità dei fondi
---+Articolo 87 1.
---+Articolo 87 2.
---+Articolo 87 3.

Articolo 87 Data valuta e disponibilità dei fondi

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 87 1.
Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
Articolo 87 2.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto, qualora da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a) 

non vi sia conversione valutaria; o

b) 

vi sia conversione tra l’euro e la valuta di uno Stato membro o tra le valute di due Stati membri.

L’obbligo di cui al presente paragrafo si applica anche ai pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 87 3.
Gli Stati membri provvedono affinché la data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non preceda il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito