+Articolo 106 Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti
---+Articolo 106 1.
---+Articolo 106 2.
---+Articolo 106 3.
---+Articolo 106 4.
---+Articolo 106 5.
|
Articolo 106 Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 106 1.
|
Entro il 13 gennaio 2018 la Commissione realizza un opuscolo elettronico di agevole consultazione che elenca in modo chiaro e facilmente comprensibile i diritti dei consumatori ai sensi della presente direttiva e del diritto dell’Unione.
|
|
Articolo 106 2.
|
La Commissione informa gli Stati membri, le associazioni europee dei prestatori di servizi di pagamento e le associazioni europee dei consumatori della pubblicazione dell’opuscolo di cui al paragrafo 1. Sia la Commissione, sia l’ABE, sia le autorità competenti assicurano che l’opuscolo sia reso disponibile in modo facilmente accessibile sui rispettivi siti web.
|
|
Articolo 106 3.
|
I prestatori di servizi di pagamento assicurano che l’opuscolo sia messo a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti web se esistenti e su supporto cartaceo presso le succursali, gli agenti e le entità a cui vengono esternalizzate le loro attività.
|
|
Articolo 106 4.
|
I prestatori di servizi di pagamento non addebitano spese ai clienti per la messa a disposizione delle informazioni di cui al presente articolo.
|
|
Articolo 106 5.
|
Per quanto concerne le persone con disabilità, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati, che consentano di rendere disponibili le informazioni in un formato accessibile.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|