+Articolo 5 Perdite di dati
---+Articolo 5 a)
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Articolo 5 Perdite di dati

Ai fini della determinazione delle perdite di dati derivanti dall’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie tengono conto di quanto segue:

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 5 a)

in relazione alla disponibilità dei dati, se l’incidente ha reso temporaneamente o permanentemente inaccessibili o inutilizzabili i dati su richiesta dell’entità finanziaria, dei suoi clienti o delle sue controparti;

Articolo 5 b)

in relazione all’autenticità dei dati, se l’incidente ha compromesso l’affidabilità della fonte dei dati;

Articolo 5 c)

in relazione all’integrità dei dati, se l’incidente ha comportato una modifica non autorizzata dei dati che li ha resi inesatti o incompleti;

Articolo 5 d)

in relazione alla riservatezza dei dati, se l’incidente ha comportato l’accesso ai dati da parte di un soggetto o sistema non autorizzato o la loro divulgazione a tale soggetto o sistema.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito