+Articolo 5 Perdite di dati
---+Articolo 5 a)
---+Articolo 5 b)
---+Articolo 5 c)
---+Articolo 5 d)
|
Articolo 5 Perdite di dati
Ai fini della determinazione delle perdite di dati derivanti dall’incidente, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554, le entità finanziarie tengono conto di quanto segue:
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 5 a)
|
in relazione alla disponibilità dei dati, se l’incidente ha reso temporaneamente o permanentemente inaccessibili o inutilizzabili i dati su richiesta dell’entità finanziaria, dei suoi clienti o delle sue controparti;
|
|
Articolo 5 b)
|
in relazione all’autenticità dei dati, se l’incidente ha compromesso l’affidabilità della fonte dei dati;
|
|
Articolo 5 c)
|
in relazione all’integrità dei dati, se l’incidente ha comportato una modifica non autorizzata dei dati che li ha resi inesatti o incompleti;
|
|
Articolo 5 d)
|
in relazione alla riservatezza dei dati, se l’incidente ha comportato l’accesso ai dati da parte di un soggetto o sistema non autorizzato o la loro divulgazione a tale soggetto o sistema.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|